La Competenza del Notaio

Il Notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge notarile).
L’atto redatto dal Notaio è un atto pubblico, perché il Notaio, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, è pubblico ufficiale. In quanto atto pubblico ha una particolare efficacia legale: quanto in esso attestato dal Notaio (esempio: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l’atto pubblico notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità delle pattuizioni alla volontà delle parti stesse, perché considera i negozi in essi pattuiti di rilevante importanza per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (esempio: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.), per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (esempio: riconoscimento di un figlio naturale), per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (esempio: testamento, donazione).