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01 settembre 2017
Niente più rischi di ipoteche o truffe per le doppie vendite. La legge n. 124 del 2017, la c.d. Legge sulla Concorrenza, prevede all’articolo articolo 1, comma 63 e ss., la disciplina del “deposito prezzo al notaio”. Questo deposito, a garanzia della compravendita, sancisce che chi compra una casa o un altro immobile versa il prezzo non più alla controparte, ma in uno specifico conto deposito presso il notaio che si occupa della pratica. Si tratta di una norma, in base alla quale, in ambito di compravendita di un’immobile, i soldi vanno al notaio fino al momento della trascrizione della vendita, cioè fino al definitivo passaggio di proprietà. La disposizione è stata dettata per ottemperare l’ «ordine pubblico di protezione», e tutelare il compratore che nella trattativa risulta essere il contraente più debole. Nello specifico la normativa stabilisce che il notaio avrà un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili. In contempo il notaio non potrà lucrare sugli interessi che quel conto corrente e tantomeno utilizzare tali importi per fini differenti al versamento delle tasse. Il conto corrente in questione sarà separato dal suo patrimonio e le giacenze non sono pignorabili dai suoi creditori personali. La normativa ha effetto retroattivo, ciò vuol dire che si applica anche ai compromessi stipulati prima della data di entrata in vigore della legge sulla Concorrenza cioè prima del 29 agosto 2017.
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